Deliberazione della Giunta Regionale 19 settembre 2011, n. 5-2599
Modifiche alla D.G.R. n. 46-829 del 15 ottobre 2010 avente ad oggetto
“Approvazione delle linee guida per il rilascio ai privati dell’autorizzazione all’introduzione di armi ed esplosivi nelle aree protette della Regione Piemonte ai sensi dell’ articolo 11 della legge 394/1991, comma 3, lett. f)”
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL’ ATTRAVERSAMENTO CON ARMI (SCARICA IL MODULO)
Zone di Protezione Speciale (ZPS)
Divieto di utilizzo munizionamento contenente piombo
Zone di Protezione Speciale – Fiume PO tratto vercellese-alessandrino crescentino-trino
Zone di Protezione Speciale – Fiume PO tratto vercellese-alessandrino pontestura-casale
Zone di Protezione Speciale – Fiume PO tratto vercellese-alessandrino frassineto-bozzole
Zone di Protezione Speciale – Fiume PO tratto vercellese-alessandrino valenza-alluvioni
Zone di Protezione Speciale – Fiume PO tratto vercellese-alessandrino bassignana-isola santantonio
Zone di Protezione Speciale – Paludi di San Genuario e San Silvestro
Zone di Protezione Speciale – Fontana Gigante
Zone di Protezione Speciale – Torrente Orba
Zone di Protezione Speciale – Bosco della Partecipanza di Trino
Aree Contigue alle Aree Protette
Area Contigua della Fascia Fluviale del Po tratto vercellese/alessandrino – Crescentino – Trino
Area Contigua della Fascia Fluviale del Po tratto vercellese/alessandrino – Pontestura – Casale
Area Contigua della Fascia Fluviale del Po tratto vercellese/alessandrino – Frassineto – Bozzole
Area Contigua della Fascia Fluviale del Po tratto vercellese/alessandrino – Castelnuovo Scrivia
Area Contigua – Palude di San Genuario
Area Contigua – Fontana Gigante – Tricerro
Area Contigua – Bosco della Partecipanza di Trino
La vigilanza sul rispetto delle norme è affidata ai Guardiaparco. Essi sono Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria, quindi accertano le infrazioni alle leggi sulla caccia, eseguono controlli di routine sulle licenze, sui tesserini regionali, sulla selvaggina abbattuta, sulle armi utilizzate. Possono procedere al sequestro amministrativo e penale delle armi e della selvaggina abbattuta irregolarmente. Se e quando necessario, possono intervenire anche al di fuori del proprio territorio di competenza, anche a supporto e in collaborazione con altri Organi di Vigilanza. Le violazioni che il personale di vigilanza del Parco riscontra con maggiore frequenza sono di carattere amministrativo. Si accertano però anche illeciti di natura penale: dalla caccia a specie non consentite, all’uso di richiami acustici elettromagnetici, alla caccia in zone di divieto!
Qui di seguito sono citate alcune delle problematiche venatorie più frequenti nel Parco:
Divieto di caccia nei Parchi e nelle Riserve Naturali
La mancanza fortuita o accidentale di tabelle verdi in alcuni tratti di confine di Parchi o Riserve Naturali (in cui la caccia è vietata) non giustifica il cacciatore che si introduca al loro interno, in quanto è richiesta dalla legge una precisa conoscenza del territorio. La cartografia è disponibile presso le Sedi del Parco, gli uffici degli Ambiti Territoriali di Caccia o delle Province.
Caccia oltre l’orario di chiusura
Il calendario venatorio prevede l’ora di inizio e termine della giornata venatoria e il rispetto di tali orari deve essere puntuale. La caccia fuori orario rappresenta innanzitutto un prelievo non regolare delle specie cacciabili; può tradursi, però, anche nell’abbattimento di specie protette e quindi in un illecito penale: le scarse condizioni di visibilità non consentono di riconoscere con certezza le specie cacciabili.
Compilazione del Tesserino Regionale
Contrariamente a quanto ritenuto da molti cacciatori, il capo deve essere segnato sul Tesserino immediatamente dopo l’abbattimento. E’ anche obbligatorio annotare la giornata, mediante la perforazione dell’apposito spazio, all’inizio dell’esercizio venatorio: tale obbligo non riguarda soltanto gli Ambiti Territoriali di Caccia, ma anche le Aziende Agri-turistico Venatorie (A.A.T.V.) e quelle Faunistico-Venatorie (A.F.V.).
Appostamenti temporanei di caccia
Si ribadisce che gli appostamenti in Piemonte sono temporanei, cioè di durata non superiore a una giornata, al termine della quale, in caso di utilizzo di capanni costruiti o smontabili,questi devono essere smantellati completamente.
Allenamento dei cani da caccia
L’allenamento dei cani può essere effettuato nell’Ambito Territoriale di Caccia di ammissione sui terreni destinati all’esercizio dell’attività venatoria, mantenendo una distanza di almeno 100 m dalle zone in cui è vietata la caccia. La custodia dei cani è di fondamentale importanza. La responsabilità è del conduttore dei cani.
Recupero dei bossoli
Il recupero dei bossoli delle cartucce è previsto dalla legge come un obbligo per il cacciatore e l’inosservanza comporta una sanzione amministrativa.
E’ in assoluto l’illecito più frequente: la preoccupazione di non lasciare rifiuti come traccia del proprio passaggio dovrebbe essere un comportamento spontaneo di rispetto e civiltà.